La Sostenibilità irrompe nel Nuovo Testo Unico delle Costruzioni comportando nuove competenze e responsabilità per tutta la filiera.

Martedì, 9 Marzo, 2021
Autore: 

Livio Izzo

Editore / Rivista: 

Sito Culturale Ordine Ingegneri Bergamo.

 

Nella bozza finale della DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI, destinata a sostituire il DpR 380/2001, la L. 1086/1971 e la L. 64/1974, la sostenibilità cessa definitivamente di essere relegata solo ad una moltitudine di protocolli volontari, legati a poche ancorchè pregevoli iniziative private, ed entra a pieno titolo nelle Disciplina “Ordinaria” di tutte le Costruzioni.

Il nuovo TITOLO IV – SOSTENIBILITA’ DELLE COSTRUZIONI porta una vera e propria nuova “disciplina” da apprendere e gestire professionalmente come è stato per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili col D.Lgs. 494 del 1996.

L’evidenza della novità si concretizza subito nel nuovo elaborato Relazione di Sostenibilità Ambientale … che deve analizzare e descrivere i materiali utilizzati usati per le costruzioni con specifico riferimento:

a) alla separazione dei componenti edilizi nei singoli materiali costituenti;

b) al contenuto di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti;

c) all’uso di materiali provenienti da fonti rinnovabili;

d) all’uso di sostanze pericolose;

e) all’uso di prodotti legnosi provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile e responsabile;

f) alla distanza della fonte di approvvigionamento.

1. Nella Relazione di sostenibilità ambientale il progettista descrive le soluzioni adottate per migliorare le prestazioni energetiche della costruzione o per ridurre il consumo di risorse e le emissioni di gas serra durante la fase di costruzione, utilizzo e dismissione, in osservanza delle normative nazionali e europee vigenti in materia. Vengono altresì descritte le eventuali soluzioni adottate per la riduzione del consumo di fonti di energia fossile.

……

1. Nella Relazione di sostenibilità ambientale … il progettista descrive le soluzioni adottate per ridurre l’impronta idrica della costruzione, sia in fase di produzione che di consumo, in osservanza delle normative regionali, nazionali ed europee vigenti in materia.

2. Il progettista prevede, per ottenere una gestione efficiente della risorsa idrica, sistemi per il risparmio idrico, un corretto dimensionamento degli impianti, sistemi di trattamento delle acque reflue e la possibilità di attingere, per gli usi diversi da quelli potabili, da fonti alternative come l’acqua piovana e l’acqua proveniente da falde superficiali, laddove non in contrasto con altre forme del settore, per l’utilizzo outdoor e indoor.

 

Ma eccoci al cantiere:

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di conformità alle norme ambientali e di valutazione del ciclo di vita delle costruzioni è necessario che la progettazione valuti i rifiuti prodotti in fase di cantiere, in fase di esercizio, ed a fine vita della costruzione.

2. La valutazione di cui al comma 1 è sviluppata mediante il Piano di gestione dei rifiuti, da redigersi nella fase di progettazione. Il Piano deve contenere:

a) l’analisi dei materiali di risulta dalle lavorazioni che verranno prodotti durante il ciclo di vita dell’opera;

l’analisi contiene anche la verifica della possibilità in termini tecnici ed economici, con particolare riguardo ai materiali da costruzione utilizzati, di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti e di incrementare il riutilizzo nell’ambito dello stesso cantiere o il recupero presso impianti autorizzati; dovranno infine essere analizzate le modalità costruttive più opportune per rendere più semplice ed efficace la riutilizzabilità e recuperabilità dei materiali da costruzione usati quando la costruzione giungerà a fine vita;

b) l’individuazione per ciascuna tipologia di materiale di risulta dalle lavorazioni del possibile destino finale privilegiando, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, in ordine, la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riciclaggio e il recupero lasciando lo smaltimento in discarica come ultima opzione …..

c) nel caso in cui la costruzione comprenda opere di demolizione totale o parziale di manufatti, un apposito capitolo nel quale si specifichi come viene attuata la demolizione selettiva …..;

d) l’indicazione delle corrette modalità di manutenzione e di decostruzione per garantire gli obiettivi definiti in fase di progetto nel Piano;

e) la stima quantitativa e qualitativa dei rifiuti prodotti.

 

Inoltre, la demolizione selettiva diventa la norma:

1. Nell’ambito degli interventi edilizi ….. le operazioni di demolizione totale o parziale devono essere effettuate in modo selettivo, con l’obiettivo di ridurre il rischio connesso con la presenza di componenti pericolose e di massimizzare il riutilizzo o il recupero del materiale demolito.

2. La demolizione selettiva si attua attraverso le seguenti fasi:

A - Indagine preliminare, che comprende:

a) valutazione delle caratteristiche dell’edificio sia in termini di componenti sia in termini di possibili tecniche di

demolizione applicabili in sicurezza;

b) valutazione delle criticità.

B - Azioni preliminari alla demolizione, che comprendono:

a) attuazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ….;

b) rimozione delle componenti pericolose o presunte pericolose, ….;

c) rimozione dei materiali di pregio ….. ;

d) rimozione delle componenti riutilizzabili in modo certo nello stesso o in altro cantiere, …. .

C - Demolizione, che comprende:

a) demolizione delle componenti rimanenti con separazione delle diverse tipologie di rifiuti;

b) classificazione e caratterizzazione delle diverse tipologie di rifiuto, …….;

c) deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;

d) avvio a recupero o smaltimento a seconda delle tipologie presso gli impianti idonei individuati in sede di integrazione del Piano dei rifiuti da parte dell’impresa esecutrice.

D - Documentazione, che comprende almeno la raccolta, in un elaborato, dei dati sui materiali e rifiuti ottenuti dalle attività di demolizione selettiva.”

E chi deve fare tutto questo?

1. La valutazione di sostenibilità ambientale ….. è sempre obbligatoria …….

1. … è redatta, dal progettista o da specialisti del settore, sotto forma di relazione tecnico-descrittiva e riporta, per ogni aspetto valutato, le soluzioni tecnologiche e gli accorgimenti progettuali utilizzati per il rispetto dei requisiti minimi richiesti … .

2. La relazione di sostenibilità ambientale è parte integrante della progettazione esecutiva delle costruzioni e degli interventi ….. e deve pertanto rispettare i principi ed i requisiti minimi delle opere in esso prescritti.

3. La relazione di sostenibilità ambientale, sottoscritta dal progettista dell’intervento, concorre alla formazione del fascicolo digitale della costruzione …..

4. Ai fini della certificazione di agibilità della costruzione, di cui all’articolo 32, il direttore dei lavori attesta il raggiungimento degli obiettivi indicati nella relazione di sostenibilità ambientale.

 

1. La Dichiarazione di sostenibilità ambientale, …. , a firma del progettista dell’intervento, attesta la conformità degli elaborati e delle opere progettate alle disposizioni adottate …. , indica lo schema di certificazione utilizzato per conseguire la certificazione di sostenibilità e specifica l’esito o il punteggio finale conseguito.

 

1. La sostenibilità ambientale delle costruzioni è certificata attraverso l’utilizzo di protocolli di certificazione, ….  che determinano l’attribuzione di un giudizio sintetico o un punteggio, che rappresenta il livello di sostenibilità ambientale della costruzione (rating system).

… la certificazione di sostenibilità ambientale di una costruzione è rilasciata dalla Regione, a seguito dell’applicazione di un processo di valutazione e certificazione ….. A tal fine le Regioni possono avvalersi di organismi di certificazione accreditati ai sensi della normativa vigente in materia di organismi di valutazione della conformità…

 

5. Nel caso di mancato raggiungimento del livello di sostenibilità dichiarato in fase di progetto:

a) non sono concesse le agevolazioni o gli incentivi richiesti e l’eventuale componente di premialità volumetrica ….;

b) la certificazione di agibilità della costruzione ..  è inefficace …

 

Insomma, una vera e propria nuova competenza dovrà essere sviluppata ed applicata, da parte dei Progettisti, che presumibilmente farà nascere una vera e propria “professione” parallela, come è stato per la sicurezza o per la Prevenzione Incendi.

 

Ing. Livio Izzo

Referente del Consiglio nella

Comm. Ecologia e Ambiente

 

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