I CAM “costruzioni” 2022 e il nuovo codice appalti

Lunedì, 12 Giugno, 2023
Autore: 

Paola Brambilla Pievani (Avvocato, partner di BFEA; Coordinatrice Commissione VIA – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

Editore / Rivista: 

Il Giornale dell'Ingegnere N.4/2023

 

Un breve quadro di riferimento in cui orientarsi

Come è noto, dal 4 dicembre 2022 si applicano i nuovi CAM per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi, approvati con D.M. 23 giugno 2022, che innovano fortemente il quadro dei precedenti CAM introdotti dal D.M. 11 ottobre 2017.

Si tratta di una disciplina vincolante, attuativa del Piano d’Azione nazionale sul Green public procurement, intesa a trasformare i mercati, attraverso gli acquisti delle pubbliche amministrazioni (e in genere degli organismi di diritto pubblico), in una dimensione sempre più circolare: ecco spiegata, quindi, l’importanza di un continuo aggiornamento dei CAM, un po’ come avviene per le BAT nel settore delle autorizzazioni ambientali. Il problema che oggi affrontiamo è quello di mettere in relazione i CAM 2022, che contengono tutta una serie di riferimenti puntuali all’attuale codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, con il nuovo codice appalti appena pubblicato, il D.Lgs. 36/2023, che entrerà in vigore il 1° luglio.

PERIODO TRANSITORIO

Se i vecchi CAM continuano ad applicarsi nel caso di progetti esecutivi e lavori affidati fino al 4 dicembre 2022, i nuovi CAM si applicano ai lavori affidati e alle procedure indette dopo tale data; va detto che per le procedure indette dopo il 1° luglio 2023 sia le PA, che i professionisti e le imprese dovranno lavorare di bulino, per ricalibrare i riferimenti normativi dei CAM al mutato scenario delle procedure di evidenza pubblica. Ed ecco allora un breve quadro di riferimento in cui orientarsi, nell’attesa della definizione del Bando tipo ANAC, appena pubblicato in consultazione il 21 aprile scorso, che già contiene qualche spunto.

In prima battuta vale la pena osservare che i nuovi CAM assomigliano al nuovo codice dei contratti perché sono entrambi generalmente autoportanti o autoapplicativi, ovvero non rimandano, né per l’inquadramento, né per i rimandi o le deroghe, ad altri testi, in quanto essi stessi regolano completamente la materia.

È così che i CAM 2022 specificano il proprio campo di applicazione:

  1. indicando che si adeguano automaticamente a ogni mutamento normativo successivo e prevalente;
  2. evidenziando che i criteri di base (clausole contrattuali, specifiche tecniche e condizioni di esecuzione) sono obbligatori, mentre i criteri premianti devono essere utilizzati nell’offerta economicamente più vantaggiosa ma possono essere anche valorizzati in altre gare;
  3. precisando in quali casi si applicano solo alcuni criteri:

• affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;

• affidamento dei lavori per interventi edilizi l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

• interventi edilizi parziali (con applicazione solo dei CAM 2.5.prodotti/2.6.cantiere);

• manutenzione (solo i CAM 2.5.prodotti/2.6.cantiere/3.1.2. macchine/3.1.3.oli); • ristrutturazione, demolizione e ricostruzione (a seconda della tipologia e della localizzazione);

• immobili vincolati (CAM derogati dalla pianificazione o dalla vincolistica ostativa);

  1. demandando alla Relazione CAM, che è una relazione tecnica specialistica, l’illustrazione delle ragioni che hanno determinato l’applicazione di solo alcuni dei CAM previsti.

L’importanza della Relazione è dunque cruciale:

 - perché, da un lato, deve evidenziare i passaggi che hanno trasformato le esigenze della PA in specifici CAM progettuali ed esecutivi e in obiettivi di risultato da verificare a fine procedura;

 - dall’altro, perché deve spiegare le ragioni per cui la vasta gamma di criteri non è stata eventualmente tenuta integralmente in considerazione;

- infine, perché funge da vaglio nell’analisi dell’offerta e quindi è in grado di orientare l’aggiudicazione, come pure di condizionare anche successivamente le vicende contrattuali, quale parametro interpretativo della progettazione e dell’esecuzione dovute alla PA. Volendo mettere a fuoco i documenti che costituiscono la catena di formazione dei CAM, in Figura 1 vediamo i soggetti chiamati a realizzarla; mentre in Figura 2 troviamo il rapporto tra le fasi di progettazione ed esecuzione e le attività che concorrono a realizzare gli obiettivi di sostenibilità dei CAM.

IN CHE MODO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI INFLUISCE SUI CAM?

In primo luogo, attraverso una diversa luce e interpretazione della loro applicazione. Se infatti le previsioni dei CAM 2017 venivano esaminate alla luce di questi pochi principi:

  • appropriatezza alla definizione delle caratteristiche dell’oggetto d’appalto;
  • rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di uguaglianza;
  • oggettiva quantificabilità;
  • equivalenza di ogni prova di conformità;
  • frutto dell’analisi del ciclo di vita del prodotto/servizi; ora, invece, soccorrono per tutti i casi di dubbio i grandi principi della nuova disciplina degli appalti pubblici, ovvero:

• principio del risultato (art.1);

• principio della fiducia (art. 2);

• principio dell’accesso al mercato (art. 3);

• principio di buona fede e affidamento (art. 5);

• equilibrio contrattuale (art. 9):

• tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione (art. 10);

• automazione e Digitalizzazione (artt. 30 e 43).

È evidente che questi principi orienteranno le stazioni appaltanti nelle decisioni sulle esclusioni, sull’ammissione di mezzi di prova, sull’innovazione, sulla valorizzazione della funzionalità e del risultato, attenuando forse la c.d. paura della firma dei funzionari, oltre che incentivando il coraggio di scelte virtuose e realistiche.

Di più, l’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 dedicato proprio ai CAM (l’omologo del vecchio art. 34 del D.Lgs. 50/2016) valorizza, ai fini della selezione dei criteri, alcuni indici espressi: il valore dell’appalto o della concessione, e ancora la tipologia dell’intervento, infine la localizzazione delle opere: quello che è valido per una singola opera non lo è per altre, l’approccio deve essere sito specifico, hic et nunc, qui e ora. E la motivazione di questa selezione deve essere rappresentata dalla Relazione CAM tenendo conto come detto, sia del quadro esigenziale, del DOCFAP e del DIP, che di questa valutazione di dettaglio.

Una maggiore libertà sia della stazione appaltante che dell’appaltatore emerge infine in materia di concessioni, all’art. 185 del nuovo codice appalti: se da un lato, è previsto che i CAM siano elencati nel bando in ordine di importanza (altro criterio di selezione), dall’altro, la nuova disposizione prevede che un concorrente possa offrire “una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali” non prevista, né prevedibili con l’ordinaria diligenza dalla stazione appaltante. La PA deve tenerne conto, informare gli altri concorrenti e invitarli a presentare nuove offerte, secondo un modulo dialogico competitivo.

ALLEGATI

Da ultimo, a completare la trattazione, ecco il quadro delle disposizioni auto applicative del nuovo codice appalti che si trovano nella parte degli Allegati ma che sono importantissime per la corretta gestione dei CAM. Così nell’Allegato 1, relativo ai compiti del RUP, l’art. 3 spiega come questi debba procedere a formare i prezzi, con una ricerca alla fonte e diretta dalla filiera delle costruzioni, rilevando anche l’esistenza di idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai CAM; così da consentire la verifica della correttezza del prezzo. Nell’Allegato 1.7, relativo al DIP, viene chiaramente indicato che questi debba riportare le indicazioni delle specifiche tecniche CAM, eventualmente all’interno dei modelli informativi per progettazione BIM (cfr. anche Allegato 1.9, art. 1 comma 12), come pure nel caso di forniture il documento deve informare l’approvvigionamento di materiali ai CAM e alle certificazioni europee settoriali (Reg. 2018/2067). L’art. 11 dello stesso allegato illustra i contenuti della Relazione di sostenibilità dell’opera, che si sovrappone alla Relazione CAM in rapporto di genere a specie.

Deve infatti descrivere:

a) gli obiettivi primari, i vantaggi e i costi, il coinvolgimento operato degli stakeholder e dei destinatari dell’opera;

b) la verifica del contributo significativo apportato ad almeno uno degli obiettivi ambientali dei regolamenti (UE) 2020/852 e 2021/241 tenendo in conto il ciclo di vita dell’opera: 1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) adattamento ai cambiamenti climatici; 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 4) transizione verso un’economia circolare; 5) prevenzione e riduzione dell’inquinamento; 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; 7) una stima della Carbon Footprint e contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici; 8) una stima LCA, con particolare riferimento alla definizione e all’utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell’identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia riducendo i rifiuti generati; 9) l’analisi del consumo complessivo di energia con le fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico e criteri di progettazione bioclimatica; 10) le misure per ridurre gli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno) e i trasporti più sostenibili dei materiali; g) una stima degli impatti socio-economici dell’opera; 11) l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, incluse applicazioni di sensoristica per l’uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).

Rilevanti sono poi gli artt. 14, dedicato al Disciplinare descrittivo e prestazionale che deve evidenziare i CAM, e l’art. 19, che disciplina il Piano delle manutenzioni, che deve dar conto dei criteri accolti. L’allegato 2.5 è quello che traccia le regole per la corretta formulazione delle specifiche tecniche e delle etichettature richieste dai bandi, incentrate sul criterio della funzionalità, dell’equipollenza e della precisione. L’allegato 2.14 infine si occupa della direzione dei lavori e dell’esecuzione in senso stretto, demandando al D.L. (art. 1) compiti di particolare responsabilità relativi all’accertamento della rispondenza ai CAM di tutto quanto eseguito o prodotto (comprese prove, certificazioni, analisi LCA…), i controlli e le prove necessari, come pure (art. 4) il campionamento dei materiali e la verifica delle modalità di lavoro specie in tema di riuso e riciclo all’interno del cantiere.

Da ultimo l’art. 17 relativo al collaudo nuovamente segnala l’attenzione al rispetto dei CAM. Da questa breve rassegna dei rapporti tra CAM e nuovo codice appalti ciò che balza all’occhio è dunque un nuovo e più penetrante impegno a cui sono chiamate le professionalità tecniche, siano esse interne alla PA o all’organizzazione dei concorrenti e degli appaltatori o concessionari; tutti, RUP, validatori, direttori lavori, collaudatori, sono chiamati a un lavoro multidisciplinare, spesso collegiale o in gruppo, a fianco di altre professionalità scientifiche o giuridiche. Ciò vuol dire affiancare all’aggiornamento professionale, meritoriamente curato da Ordini professionali e iniziative pubbliche e private di vario genere, anche la consapevolezza e l’orgoglio di un n ovo ruolo da protagonisti nella sfida verso la sostenibilità.