Quali sono le RESPONSABILITA' Professionali in una Costruzione con Travi PREM?

NTC 2008 e 2018 - 4.1.10.3 Responsabilità e Competenze

Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera.

È responsabilità del Progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato.

I componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la responsabilità di un Direttore Tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione professionale, che assume le responsabilità proprie del Direttore dei Lavori.

I componenti di produzione occasionale devono, inoltre, essere realizzati sotto la vigilanza del Direttore dei Lavori dell’opera di destinazione.

In pratica il Direttore Tecnico ha la responsabilità operativa del Direttore Lavori, cioè della Sorveglianza sulle singole lavorazioni, sui prelievi dei materiali e sui controlli sui prodotti mentre il Direttore Lavori dell'opera di destinazione dovrà Vigilare, mediante un controllo a tavolino, che tutte le incombenze professionali del DL siano state effettivamente svolte.

Nel caso di prodotti marcati CE, mentre l'onere di Identificazione e qualificazione, previsto al punto 11.1 delle NTC 2008 e 2018, spetta al produttore, l'onere della Accettazione spetta al Direttore Lavori e consiste nella acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione (11.1) ma anche nel controllo dei documenti previsti all'art. 11.8.5 (documenti di accompagnamento) fra cui il controllo delle prove di laboratorio ricevute dal produttore.

Queste ultime, nel caso di marcatura CE, consistono sia nelle prove giornaliere di tipo B, eseguite nel laboratorio interno, che nelle prove di tipo A eseguite almeno ogni 5 giorni in un laboratorio esterno (NTC 2008 e 2018 - 11.8.3.1) indipendentemente dalla commessa in corso.

Nel caso di produzione occasionale, invece, sono richieste solo le prove di tipo A ma con prelievi effettuati nei giorni di produzione della specifica commessa.

Nel caso di componenti soggetti sia alle procedure di marcatura CE che di produzione occasionale, come le travi PREM di categoria b) e con fondello di cls prefabbricato, si fanno coincidere i giorni di produzione della specifica commessa con i prelievi di tipo A facendo in modo che il numero di prelievi e di certificati soddisfi entrambe le norme di riferimento per evitare inutili costi e controlli supplementari.

Come abbiamo visto, per qualunque manufatto prefabbricato la responsabilità della DL durante la produzione è totalmente a cura ed a carico del Direttore Tecnico dello stabilimento di prefabbricazione "che assume le responsabilità proprie del Direttore dei Lavori" (NTC 2008 e 2018 - 4.1.10.3). Egli dovrà quindi provvedere alla sorveglianza sia delle lavorazioni che dei prelievi che della conformità al Progetto.

I componenti di produzione occasionale devono essere realizzati sotto la "vigilanza" del Direttore dei Lavori dell'opera di destinazione. Questa si concretizza nella verifica documentale che il Direttore Tecnico dello Stabilimento abbia svolto il suo compito per l'unica prescrizione specifica di questo tipo di produzione e cioè che i prelievi dei controlli di tipo A relativi alla produzione continua (marcatura CE) coincidano anche con i giorni dei getti della commessa specifica.

In sintesi, l'onere del DL, e quindi poi del Collaudatore, non cambia assolutamente in funzione della tipologia di produzione se non per la verifica che i giorni di prelievo dei cubetti corrisponda a quelli dei getti dei manufatti del cantiere cosa che, per semplicità, viene usualmente attestata dal Direttore Tecnico dello Stabilimento che ha, per l'appunto, la Responsabilità del Direttore dei Lavori ope legis (e non per delega). Per completezza, è opportuno che venga rilasciata al D.L. copia della lettera di incarico del Direttore Tecnico dello Stabilimento con relativa accettazione impegnativa dello stesso ad assolvere le incombenze sopra descritte. In merito all'Accettazione dei manufatti in cantiere, poi, nessuna incombenza grava sul Responsabile dei Lavori.