Come si inquadra la marcatura CE nell'ambito delle NTC?

Partiamo dal D.M. 17/01/18 (NTC 2018) 11.1. capoverso 3 (del tutto analogo a quanto già previsto dalle NTC 2008): "In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011.

Da notare che la qualificazione tramite la marcatura CE riconosce la mera commerciabilità del prodotto ma nulla dice in merito alla sua idoneità tecnica all'uso che è interamente demandata alle normative nazionali e, nella fattispecie, alle NTC.

Tale qualificazione comporta, nel caso di prefabbricati strutturali (sistema di valutazione e verifica di costanza della prestazione AVCP 2+):

1) da parte del Fabbricante: un costante Controllo di Produzione in Fabbrica; prove periodiche su campioni; valutazione delle prestazioni; marcatura CE del singolo manufatto;

2)  da parte di un Organismo Notificato; Ispezione iniziale (impianto e certificato FPC); Sorveglianza e valutazione continuativa di FPC.

Un Organismo, per essere "Notificato" (da parte di un Governo Nazionale alla Commissione Europea) si deve "accreditare" presso l'Organismo Nazionale di Accreditamento che, per l'Italia, è il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Naturalmente, per poter avere il Certificato FPC di un Organismo Notificato, il Fabbricante deve anche possedere una lunga serie di requisiti e di certificati.

Nel caso non esista una Norma Armonizzata, la marcatura CE può essere comunque apposta in presenza di una Valutazione Tecnica Europea (ETA) (caso C) del cap. 11.1 delle NTC 2008 e 2018).