Che requisiti devono avere le Travi PREM con fondello prefabbricato ed i Pilastri prefabbricati a nodo umido strutturale per essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)?
Il Decreto 11/10/2017 – Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici prescrive al cap.:
2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo
- Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.
- Il Progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra' accertarsi della rispondenza al criterio.
Stiamo parlando, quindi, di obblighi per i Contratti pubblici e di volontarietà in quelli privati salvo per quelli che applicano contrattualmente un protocollo ambientale per i quali, di fatto, si rientra nella obbligatorietà.
La norma non esplicita quali o quanti componenti del prefabbricato possano essere considerati per cui quello che vale è la complessiva percentuale in peso relativa a: Cemento, Inerti ed Acciaio. Sta di fatto che mentre l’industria dell’acciaio è molto avanti nel riciclo del rottame post consumer, l’industria degli aggregati riciclati dipende tantissimo dalla tecnologia di demolizione controllata e selettiva che non è entrata ancora nella routine della industria delle costruzioni. Come se ciò non bastasse, anche le regole tecniche del cls armato ne limitano l’applicabilità. Ne risulta un mercato non ancora maturo ed una scarsa reperibilità di tale materiale. Di conseguenza, il grosso del contenuto di materiale di riciclo, nei prefabbricati, è costituito da acciaio. Per un approfondimento tecnico e normativo sugli aggregati non di cava clicca qui.
Per poter “certificare” il rispetto dei “Requisiti CAM il DM permette 4 possibili procedure alternative.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
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Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
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Una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
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una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
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Un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto.
Operativamente, poi, in Italia si applica la UNI/PdR 88:2020: Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti.
La prassi di riferimento (PdR) definisce la modalità di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, dichiarato da un’organizzazione per un proprio prodotto immesso sul mercato nazionale, indipendentemente dalla sua tipologia, purché esso sia compreso nel campo di applicazione definito dalla prassi stessa. Stabilisce inoltre i requisiti dello schema e dell’iter certificativo, così come degli organismi di certificazione che effettuano tale verifica.
Si applica a tutti gli organismi di certificazione chiamati a verificare e certificare il contenuto di materiale riciclato (eventualmente ulteriormente distinto tra la sua componente pre-consumer e/o post-consumer), e/o recuperato e/o di sottoprodotto di un prodotto.
Essa può risultare un utile strumento di guida per le stesse organizzazioni che intendono dichiarare tali aspetti ambientali.
La certificazione basata sulla presente prassi rilasciata da organismi di certificazione può essere considerata un mezzo di verifica appropriato per dimostrare i requisiti relativi al contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
La prassi risulta parimenti utile per la dimostrazione dei medesimi requisiti richiesti ai prodotti, componenti e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).
Naturalmente tutto questo deve essere verificato e certificato da un Organismo di valutazione notificato.
Concretamente, per garantire la permanenza di tali requisiti, occorre individuare, selezionare e tracciare i fornitori e le materie prime che garantiscano, con analoghi certificati, il contenuto di riciclato dei propri materiali e dosarne l’utilizzo nei propri manufatti in maniera da garantire sempre almeno il valore richiesto dai CAM.