Quando e/o come si deve ripresentare la richiesta di Autorizzazione Sismica a seguito di varianti?

Mercoledì, 5 Ottobre, 2016
Autore: 

Ing. Livio Izzo

Editore / Rivista: 

IMREADY / INGENIO

 

Una domanda che si fanno in molti. I riferimenti ci sono ma sono poco noti.

Il caso classico, in cui ci si pone questa domanda, è: se sostituisco le travi ed i pilastri in opera in c.a. del mio modello, di cui ho già l'Autorizzazione Sismica, con Travi PREM o con travi in c.a. parzialmente prefabbricate e/o con pilastri a nodo umido devo ripresentare una nuova richiesta di Autorizzazione?

In realtà, dall'Autorizzazione alla realizzazione vera e propria, è naturale ci siano comunque una moltitudine di piccole varianti e/o particolari costruttivi, progettati e/o aggiornati in corso d'opera, in occasione dei quali ci si fa la stessa domanda per cui mi è apparso utile cercare conforto nel quadro normativo e redigere queste note a beneficio di un'ampia platea.

Occorre necessariamente partire dalla Norma di Legge che prevede tale procedura: l'art. 18 della L. n. 64 del 3/2/74 ripreso nell'art. 94 del DPR 380/01 ".. nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità.... non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione".

Occorre anche prendere in considerazione i contenuti tecnici della richiesta che sono regolati dal precedente art. 93 c. 3 "....... il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti..... e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture."

L'altro riferimento necessario per questa analisi è quello relativo alle Responsabilità. Per semplicità ci riferiamo all'art. 8 del Regolamento Regione Lazio 7/2/2012 n.2.

Diciamo subito che nessuna responsabilità è prevista per la PA e cioè che l'osservanza delle norme e delle regole tecniche sono tutte e solo in capo al progettista.

  1. "Il Progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel D.P.R. n. 380/2001 e ai decreti interministeriali previsti dallo stesso D.p.R. in materia di edilizia antisismica..."
  2. "Il Direttore Lavori ed il costruttore.... sono responsabili della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali, esecutive ....."
  3. "Il Collaudatore ..... è tenuto alla verifica della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonchè ad inserire espressamente nella relazione di collaudo la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto realizzato...".

Ecco, proprio quest'ultima prescrizione, paradossalmente, comincia a dare una misura alla risposta che stiamo cercando. Che senso avrebbe rilasciare questa dichiarazione se il progetto autorizzato dovesse essere un as built già firmato e dichiarato adeguato dal Progettista e già autorizzato dall'UT della Regione?

L'unica spiegazione logica è che il realizzato, e cioè il progetto as built, non potrà mai essere identico a quello preventivamente autorizzato ed il Collaudatore dovrà affermare che esso non se ne discosti in maniera significativa.

Questa affermazione, sicuramente ragionevole, in molte Regioni è regolata in maniera specifica. Vediamone alcune.

REGIONE LAZIO: Regolamento 13 luglio 2016 n. 14.

Art. 2: " .....si intende per varianti non sostanziali .....

a) limitate variazioni, in termini di dimensioni e posizionamento, di alcuni elementi strutturali;

b) interventi ..... su elementi strutturali secondari individuati ai sensi del punto 7.2.3 del DM 14/01/2008..".

Art. 6: "1. Non sono soggetti al controllo ... i progetti che hanno le caratteristiche di cui al comma 2 e sono relativi alle seguenti opere:

t) varianti in corso d'opera non sostanziali al progetto principale come definite all'articolo 2....

2. I progetti di cui al comma 1 non sono soggetti al controllo purchè soddisfino contemporaneamente anche le seguenti caratteristiche:

a) .... se trattasi di terreni con pendenza minore o uguale a 15'...

b) ..... se trattasi di terreni geologicamente stabili......

3. Per i progetti di cui al comma 1, alla domanda di autorizzazione sismica ... è allegato altresì l'atto di asseverazione firmato dal progettista dell'opera per l'attestazione che la stessa opera rientra tra le categorie indicate al comma 1 e che sussistono le caratteristiche di cui al comma 2.

In pratica, nella Regione Lazio, tutte le varianti non essenziali si ripresentano con un progetto as built e con una asseverazione a titolo di mero deposito, in maniera che la relazione di Fine Lavori del DL e la relazione di collaudo siano anche formalmente conformi al progetto autorizzato.

REGIONE LIGURIA: Deliberazione della Giunta Regionale 30.09.2013 Art. 5 bis della l.r. N. 29/1983

Concettualmente vige lo stesso approccio visto per la Regione Lazio ma qui c'è un allegato con elenchi di voci a carattere tassativo che qui riportiamo:

A) Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (nessuna autorizzazione ma non rilevanti in questo articolo).

B) Opere ed interventi di minor rilevanza ai fini sismici che assolvono una funzione di limitata importanza statica (nessuna autorizzazione ma non rilevanti in questo articolo).

C) Varianti strutturali che non rivestono carattere sostanziale

1) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto;

2) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purchè inferiore al 5 per cento degli interassi o delle quote;

3) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;

4) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;

5) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano;

6) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purchè tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite.

Ai fini dell'individuazione delle varianti strutturali non sostanziali come sopra elencate, che restano, comunque, soggette all'obbligo del preventivo deposito del progetto con contestuale asseverazione, si considera variante strutturale sostanziale la variante in corso d'opera, che, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 16/2008:

a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario;

b) comporta una nuova verifica globale dell'intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d'uso diverse;

c) comporta una nuova verifica globale dell'intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d'uso di un piano.

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